Con Circolare 9 febbraio 2011, n. 30, l'INPS conferma, per il corrente anno, le stesse aliquote contributive per la propria gestione separata in vigore nel 2010.
Le associazioni con partita iva che intendono porre in essere operazioni intracomunitarie, ossia acquisti (o vendite) di beni o servizi con paesi dell’Unione Europea, devono comunicarlo all’Agenzia delle Entrate per essere inseriti nell’elenco VIES. La comunicazione deve essere fatta entro 30 giorni prima di effettuare l’operazione.
Con circolare n.6 del 24 febbraio 2011, l’Agenzia delle Entrate, dopo aver ricordato l’excursus normativo che ha portato all’emanazione del Modello EAS, chiarisce che la scadenza del 31/03/2011 non interessa in ogni caso “gli enti che hanno già presentato detto modello oltre agli originari termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 2 settembre 2009, come sostituito dai successivi provvedimenti del 29 ottobre 2009 e del 21 dicembre 2009, fatti salvi, ovviamente, i casi di variazione dei dati precedentemente comunicati”.
La Corte di Cassazione (sentenza 24975/2010) sottolinea come gli enti associativi ammessi a regimi fiscali agevolati debbano dimostrare l’effettiva partecipazione dei propri soci alla vita associativa. Detto requisito non è stato dimostrato dall’associazione soggetta a verifica in quanto era risultato che la convocazione delle assemblee avveniva con modalità (affissione di un avviso in bacheca) del tutto inidonee e che tutte le delibere assembleari venivano approvate in presenza dei soli soci fondatori.